Protocollo d'Intesa
Protocollo d'intesa tra l'Università di ...., l'Università di ...., (di seguito: le PARTI)
premesso che
- le università italiane, sulla scorta della normativa vigente volta alla individuazione di soluzioni per la valorizzazione della ricerca scientifica da queste condotta e la tutela dei relativi risultati brevettabili, sono andate negli ultimi anni ponendo una sempre crescente attenzione ai sistemi di protezione e di sfruttamento commerciale dei propri brevetti;
- l'autonomia universitaria e le strategie politiche locali hanno informato in alcuni atenei scelte organizzative, strutturali, regolamentari e gestionali diversificate, ancorché riconducibili a modelli e norme comuni, finalizzate alla valorizzazione, allo sviluppo precompetitivo ed al trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca, nonché al potenziamento dei rapporti tra università ed imprese;
- il Politecnico di Milano, rilevata la necessità di promuovere l'utilizzo dello strumento brevettuale all'interno degli atenei italiani, al duplice fine di generare autofinanziamento per la ricerca universitaria e di accrescere l'innovazione tecnologica fruibile del settore industriale italiano, ha proposto la realizzazione di un progetto comune di azione tra le università interessate;
- tale progetto, rivolto agli atenei che hanno già o stanno istituendo al proprio interno strutture con competenze in materia brevettuale, mira a colmare una delle lacune che ritardano o impediscono il pieno sviluppo dell'attività di protezione industriale all'interno delle università e più precisamente lo scarso collegamento tra gruppi e strutture causa della mancata crescita di una comunità integrata e della mancata formazione di personale di elevato profilo tecnico-specialistico, obiettivi già realizzati negli altri paesi industrializzati;
si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - OGGETTO
Nel pieno rispetto della propria autonomia giuridica, gestionale e didattica, le parti si impegnano ad avviare la messa a punto e la realizzazione di un "NETWORK per la valorizzazione della ricerca universitaria" con l'obiettivo di:
- rendere omogenei principi e criteri cui ispirare le azioni in materia di brevettazione, costituzione di "spin-off" e trasferimento tecnologico;
- rendere, in prospettiva, omogenei gli strumenti giuridici da utilizzare, dettando regole base nelle materie di cui al punto 1);
- rendere disponibili le informazioni utili per rafforzare le opportunità per una cooperazione di ricerca sulle tematiche brevettuali e sui risultati brevettabili anche per identificare condizioni adatte ad aumentare l'impatto economico dei risultati della ricerca, sia attraverso il licensing, sia valutando i presupposti per la creazione di spin-off e l'incubazione di impresa.
Art. 2 - IMPEGNI DELLE PARTI
A tal fine, le Parti si impegnano ad avviare forme di collaborazione dirette a promuovere, sviluppare e razionalizzare interventi per:
- la valorizzazione e la diffusione dei risultati della ricerca scientifica svolta all'interno delle Università, anche attraverso banche dati comuni;
- la messa punto di una "best pratice", quale insieme di principi, criteri, strumenti e processi omogenei cui informare i singoli progetti posti in essere dalle Università nel settore di riferimento;
- la definizione di modelli valutativi del potenziale innovativo di idee brevettabili, delle strategie di protezione legale delle stesse, nonché del relativo valore di mercato e del loro impatto;
- la valorizzazione dei risultati delle ricerche in termini imprenditoriali, favorendo l'attrazione di investimenti nei settori innovativi, la creazione di spin-off e la promozione di investimenti e di partecipazioni al capitale di rischio di imprese hi-tech;
- il rafforzamento delle competenze specialistiche utili in materia di proprietà intellettuale attraverso appositi seminari, convegni, workshop.
Art. 3 - FINANZIAMENTI
Allo scopo di poter cogliere congiuntamente eventuali opportunità offerte da progetti finanziati da soggetti sovranazionali, internazionali e nazionali - statali, pubblici, territoriali e privati - le Parti concordano di individuare, progettare e realizzare particolari forme di collaborazione, nei termini che saranno al momento ritenuti più idonei, procedendo con appositi atti.
Le modalità di attuazione del presente accordo saranno definite, nel rispetto della normativa vigente, dal Comitato di cui all'articolo successivo, previa approvazione degli organi accademici istituzionali.
Art. 4 - COMITATO DI COORDINAMENTO
Le Parti si impegnano a costituire entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente accordo un Comitato di Coordinamento con il compito di promuovere, concertare e valutare le azioni attuative del presente protocollo, nonché il monitoraggio delle iniziative comuni realizzate in collaborazione, redigendo apposite relazioni periodiche.
All'interno del Comitato ogni Parte sarà rappresentata da un membro espressamente designato dal rispettivo Magnifico Rettore.
La partecipazione al Comitato di Coordinamento è gratuita. Le Parti sosterranno a proprio carico, ciascuna per la parte di propria competenza, le eventuali spese per il funzionamento del Comitato stesso (ad oggi individuate come spese di trasferta del personale incaricato).
Art. 5 - GIUNTA ESECUTIVA
L'attuazione delle indicazioni del Comitato di Coordinamento è affidata a una Giunta Esecutiva composta da 5 membri individuati dal Comitato medesimo, di biennio in biennio, secondo criteri di rotazione.
La Giunta designa al suo interno un coordinatore, a cui spettano funzioni di coordinamento interno e di rappresentanza esterna del Network.
Art.6 - CONDIZIONI GENERALI
Ciascuna parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale che, in virtù del presente protocollo, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività oggetto dell'atto stesso.
Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente protocollo.
Art. 7 - DURATA, ADESIONI E RECESSO
Le attività di cui al presente atto avranno durata complessiva pari a 4 anni, al termine dei quali le parti si impegnano, qualora se ne ravvisassero la necessità e l'utilità, ad avviare le necessarie procedure per l'evoluzione del presente accordo verso forme di collaborazione più complesse la cui scelta sarà oggetto di apposito atto scritto, da sottoporre alla preventiva approvazione dei competenti organi delle Parti.
Altre istituzioni universitarie italiane possono aderire al Network in qualunque momento, sottoscrivendo un atto aggiuntivo che richiami le condizioni e i termini contenuti nel presente protocollo d'intesa.
Ciascuna delle parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con un preavviso di almeno tre mesi da notificarsi con lettera R.A.R. alle altre Istituzioni universitarie partecipanti.
Art. 8- MODIFICHE
Qualsiasi modifica, integrazione del presente accordo dovrà essere concordata tra le Parti e resa operativa mediante stipula di apposito atto aggiuntivo che entrerà in vigore tra le medesime solo dopo la relativa sottoscrizione da parte di tutte.
Art.9 - RISERVATEZZA DATI
Le Parti dichiarano di essere informate (e, per questa ragione, espressamente acconsentire) che i dati personali forniti, anche verbalmente per l'attività precontrattuale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente protocollo, vengano trattati esclusivamente per le finalità del protocollo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con fini istituzionali delle Parti. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.
La Parti dichiarano infine di essere informate sui diritti sanciti dall'art. 13 della Legge 31/12/1996 n° 675.
Art. 10 - CONTROVERSIE
Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in relazione al presente protocollo il Foro competente è quello di Roma
Roma lì, 21 novembre 2002
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